L'articolo 15, paragrafo 7, della DPT impone ai fabbricanti l'obbligo di fornire a tutti gli operatori economici ("OE") coinvolti negli scambi del tabacco (fino all'ultimo OE a monte della prima rivendita) le attrezzature necessarie per la registrazione dei prodotti del tabacco acquistati, venduti, immagazzinati, trasportati o altrimenti gestiti. Tali attrezzature dovranno essere in grado di leggere e trasmettere i dati registrati elettronicamente al sistema dei depositi.
I produttori che partecipano al modello SPOC, elencati in
"Produttori Partecipanti" per le sigarette, il tabacco “make-your-own” (MYO) e il tabacco "roll-your-own" (RYO) e i
"Produttori Partecipanti" per altri prodotti del tabacco (OTP) sono del parere che gli OE dovrebbero essere liberi di scegliere (entro ragionevoli limiti) la soluzione più adeguata alla propria attività, a condizione che la soluzione scelta consenta loro di scansionare i vari tipi di codici richiesti dagli IA, registrare i dati ad essi associati, formattare e trasmettere i dati al sistema dei depositi, come prescritto dalla Commissione Europea.
I Fabbricanti partecipanti ritengono inoltre che il modo più efficiente per attrezzare gli OE, a vantaggio dell'intera catena di distribuzione, sia quello di gestire questo processo attraverso un fornitore di servizi terzo e indipendente. La terza parte indipendente deve fungere da punto di contatto unico (SPOC) per gli OE, perché la maggior parte di questi non ha contratti diretti con i Fabbricanti partecipanti.Lo SPOC valuterà, in base a criteri oggettivi, gli scanner e il software richiesti e rimborserà i costi sostenuti per l'acquisto di tali attrezzature da parte degli OE.